Il contratto di tirocinio è una particolare forma contrattuale, che consente a un lavoratore di effettuare uno stageall’interno dell’azienda. Per questa ragione, spesso, esso viene anche detto contratto di stage. L’obiettivo di questa forma di contratto è quella di creare una sorte di ponte fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Scopriamo meglio questo contratto e vediamo chi può beneficiarne.
Il contratto di tirocinio: tirocini curriculari ed extracurriculari
La filosofia di fondo del contratto di tirocinio è che il tirocinante svolga un’attività lavorativa al fine di essere formato per entrare nel mondo del lavoro. A prima vista, quindi, il tirocinio potrebbe sembrare uguale al contratto di apprendistato. A differenza di questo, però, il contratto di stage non rappresenta un vero e proprio contratto di lavoro, poiché lo stage non prevede un rapporto di subordinazione. Per addentrarci nel mondo dei tirocini, iniziamo col distinguere le diverse tipologie.
Tipologie di tirocinio: il tirocinio curriculare e tirocini extracurriculari
Essenzialmente, è possibile distinguere due tipologie di tirocinio:
- tirocinio curriculare: questa tipologia di tirocinio è riservata agli studenti e, infatti, essa è inserita all’interno dei programmi di studio che essi devono seguire nel loro corso di studi nell’ambito di programmi dell’alternanza scuola-lavoro;
- tirocinio extracurriculare: questa forma di tirocinio, invece, è pensata per chi ha già concluso il proprio corsi di studi, nell’ottica di acquisire competenze lavorative operative.
In particolare, i tirocini extracurriculari sono materia di competenza regionale, in base con quanto deciso con l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. Essi possono essere a loro volta classificati in:
- tirocini extracurriculari formativi o di orientamento: questa forma di tirocinio è rivolta a quanti hanno completato il loro percorso di studi entro dodici mesi e sono alla ricerca di un impiego;
- tirocini extracurriculari di inserimento o di reinserimento: sono rivolti agli inoccupati, che non hanno mai lavorato e hanno concluso il loro percorso di studi da più di dodici mesi, e ai disoccupati, cioè a quelli che hanno già avuto esperienze lavorative.
La durata del tirocinio extracurriculare
Come accade spesso con queste tipologie di contratti di lavoro è prevista una durata prestabilita anche del tirocinio. In particolare, la durata del contratto di tirocinio extracurriculare non può mai essere inferiore ai due mesi, salvo interruzioni o sospensioni. A seconda della tipologia di tirocinio extracurriculare, le durate possono essere di:
- 6 mesi in caso di tirocinio formativo o di tirocinio di orientamento;
- 12 mesi per i tirocini di inserimento e per i tirocini di reinserimento;
- 24 mesi per i tirocini rivolti a persone affette da disabilità.
Il tirocinio prevede inoltre la possibilità di interruzione da parte del tirocinante, dopo comunicazione motivata. Inoltre, il tirocinio può essere sospeso in caso di malattia, infortunio o di maternità. Al termine, potrà riprendere il tirocinio per il tempo ancora non svolto. Anche il soggetto ospitante (azienda) o il promotore (p.es. Centro per l’Impiego) possono interrompere il tirocinio in caso di gravi inadempienze che non consentono di raggiungere gli obiettivi formativi prefissati. Non sono invece previsti licenziamento o dimissione, poiché, come detto, il contratto di tirocinio non configura un vero e proprio rapporto di lavoro. Infatti, in caso di malattia, il tirocinante non è tenuto alla presentazione del certificato medico per giustificare la sua assenza.
La retribuzione del contratto di tirocinio extracurriculare
Nell’ambito dei tirocini extracurriculari non è prevista una vera e propria retribuzione. Più corretto, invece, parlare di indennità. In particolare, per il tirocinante è prevista un’indennità di 300 euro al mese lordi, che viene riconosciuta solamente se egli risulta presente almeno per il 70% del periodo di riferimento. Inoltre, poiché non esiste una retribuzione per il tirocinante, egli non matura né contributi previdenziali, né trattamento di fine rapporto.
Allo stesso tempo, qualora il tirocinante fosse beneficiario di indennità di disoccupazione, a seguito della partecipazione al tirocinio non ha più diritto, salvo che il tirocinio non sia attivato nell’ambito del programma Garanzia Giovani, come stabilito dalla circolare n. 3632 del 28 maggio 2015 dell’INPS. In questo caso, l’indennità di disoccupazione potrà andarsi a cumularsi con quella prevista per il tirocinio.
Qualora non venga corrisposta almeno l’indennità minima prevista, il soggetto ospitante sarà sanzionato con ammende che vanno dai 1.000 ai 6.000 euro. Inoltre, il tirocinante deve essere tutelato da una polizza assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, come un normale lavoratore.
I soggetti che possono effettuare il tirocinio
I tirocinanti, cioè coloro i quali possono effettuare il tirocinio, sono i soggetti di qualsiasi età, che rispondono a questi requisiti:
- versa in stato di inoccupazione, disoccupazione oppure è a rischio disoccupazione;
- è attualmente beneficiario di misure di sostegno anche in presenza di un reddito di un rapporto di lavoro;
- è attualmente occupato, ma in cerca di altra occupazione;
- è affetto da disabilità riconosciuta dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999;
- è un soggetto svantaggiato secondo la legge n. 381 dell’8 novembre 1991;
- si trova in condizione di disagio dovuta a trattamento psichiatrico, tossicodipendenza, alcolismo, condanne per reati che ammettono misure di detenzione alternativa, faccia parte del programma di protezione internazionale e possegga lo status di rifugiato, sia stato vittima di violenza o grave sfruttamento da parte della criminalità organizzata, sia in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari o sia stato vittima di tratta degli esseri umani.
I soggetti che possono ospitare i tirocini
I soggetti ospitanti, cioè coloro i quali sono titolati a ospitare tirocinanti, possono essere aziende, studi professionali, cooperative, fondazioni ed enti pubblici. A seconda del numero di dipendenti, il soggetto ospitante può avere uno o più tirocinanti:
- un tirocinante se il soggetto ospitante ha fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato;
- due tirocinanti se il soggetto ospitante ha fra i 6 e il 20 lavoratori a tempo indeterminato;
- un numero di tirocinanti fino al 10% del totale dei lavoratori dipendenti se il soggetto ospitante ha più 20 lavoratori a tempo indeterminato.
Il soggetto ospitante, per poter ospitare dei uno o più tirocinanti, deve sottoscrivere una convenzione con un’istituzione, pubblica o privata. Inoltre, deve essere redatto un progetto di formazione, che preveda degli obiettivi che il tirocinante dovrà raggiungere alla fine del tirocinio. Questo progetto conterrà anche la durata massima del tirocinio, nonché il nome del tutor aziendale assegnato al tirocinante.
Come visto, quindi, il contratto di tirocinio non è un vero e proprio lavoro. Non può essere impiegato, quindi, per supplire a eventuali mancanze di personale.